Nuove norme arrivano anche per il noleggio a lungo termine: l’attestato di rischio resta a carico dell’utente che così potrà utilizzarlo per assicurare una vettura di sua proprietà.
Il noleggio a lungo termine si sta diffondendo sempre di più in Italia. Agli utilizzatori consente di ottenere una vettura per due o tre anni in cambio del pagamento di un canone di noleggio, canone che comprende tutte le voci, dalla manutenzione all’assicurazione (che è a carico della società che cede la vettura). Quando però scade il noleggio, la classe di bonus malus guadagnata dall’automobilista a chi va, alla società noleggiatrice o resta all’utente che così, in caso di ritorno all’auto privata, la potrà far valere?
La risposta arriva dall’Isvap che con una sua circolare non lascia spazio a dubbi: ‘In materia di flotte aziendali il regolamento stabilisce che gli utilizzatori di veicoli in noleggio a lungo termine o in leasing sono equiparabili a proprietari. Ciò renderà possibile, per questa sempre più numerosa platea di soggetti, il rilascio, al termine del noleggio o del leasing, dell’attestato di rischio contenente la loro storia assicurativa senza soluzione di continuità con il passato. Si eviterà, in tal modo, di essere inseriti nella classe di ingresso della scala bonus-malus al momento di ritornare all’utilizzo dell’auto propria’. Una norma che in effetti ha una sua logica: nel bene o nel male chi guida un’auto se ne assume tutte le responsabilità. E ciò vale anche in tema di curriculum nei sinistri. Ricordiamo le altre voci regolamentate dall’Isvap e che entreranno in vigore il prossimo primo gennaio.
Rilevante appare l’obbligo che hanno le compagnie ad inviare direttamente al domicilio degli assicurati l’attestato di rischio (documento senza il cui possesso non è possibile stipulare una nuova polizza con altra compagnia) 30 giorni prima della scadenza del contratto: in precedenza lo si poteva ottenere solo presso l’agente e solo non prima di 3 giorni dalla scadenza. Nella stessa comunicazione, le compagnie dovranno fornire all’assicurato le indicazioni sull’entità del premio e sulle modalità dell’eventuale rinnovo. Il regolamento prolunga inoltre, in una serie di circostanze identificate, la validità dell’attestato di rischio, portandola da un minimo di 12 a un massimo di 22 mesi: ciò consentirà, nei casi identificati, di mantenere la classe di merito maturata anche in presenza di discontinuità nelle coperture assicurative.
